21 Novembre 2024

Sergio Scalia

Dal Municipio Roma V

AUTODEMOLITORI

Nell’ottobre del 1980 il Comune di Roma ha disposto la delocalizzazione degli impianti preesistenti verso aree esterne al Grande Raccordo Anulare.

Con il DPR 915/82 è stata prevista

  • la realizzazione di opere di adeguamento entro un termine fissato dalle Regioni e comunque entro il 31/12/1986;
  •  l’individuazione delle aree idonee in cui delocalizzare gli impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti del processo di autodemolizione, sulla base dei criteri di cui al Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti;
  •  l’esercizio dell’attività di gestione di autodemolizione e di gestione dei rifiuti sottoposta tassativamente a previa autorizzazione amministrativa.

La Regione Lazio approvò il Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti con delibera del Consiglio Regionale dell’11/12/86, prevedendo che i Comuni individuassero le aree su cui far sorgere i nuovi impianti. Successivamente, veniva emanato il decreto Ronchi, che introduceva strumenti di semplificazione e definiva meglio le normative.

Il Consiglio Comunale di Roma approva la Deliberazione n. 43 del 20 marzo 1997 con cui si individuano i siti per i centri di rottamazione, Deliberazione che viene poi integrata dalla Delib. N. 111 del 7 luglio 1997.  Le aree erano state individuate nelle seguenti località:

  1. Casetta Somaini
  2. Santa Palomba
  3. Osteria Nuova
  4. Boccea Ovest
  5. Via Aurelia – Va Spezi
  6. Casal Selce
  7. Maglianella
  8. Viale Togliatti – Via Prenestina
  9. Tor Cervara

A seguito di queste indicazioni, il 25/9/97 il Comune di Roma, la Provincia di Roma e la Regione Lazio hanno stipulato un Accordo di Programma “per la individuazione dei siti per la localizzazione ambientalmente compatibile delle attività di autodemolizione e rottamazione”.
Venivano quindi individuati alcuni siti ove realizzare i centri integrati di autodemolizione; si stabiliva che gli operatori avrebbero potuto svolgere la loro attività previo convenzionamento con l’amministrazione “sulla base di progetti approvati”; inoltre, veniva approvata definitivamente la variante urbanistica in zona di PRG “M5” per le aree destinate a “servizi pubblici per attività di autodemolizione e rottamazione”; veniva dato mandato al Sindaco di promuovere la definitiva approvazione dei siti individuati.

La procedura avviata dal Comune prevedeva l’acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria da parte dell’amministrazione comunale. In attuazione del predetto accordo di programma, il Comune di Roma con delibera G.M. 5048/98 ha stabilito:

  • che l’amministrazione provvede all’acquisizione delle aree individuate;
  • che occorre procedere al trasferimento urgente ed all’assegnazione di dette aree;
  • che gli operatori debbono presentare progetti di impianto come singoli o riuniti in appositi consorzi;
  • che il Comune emani un bando pubblico per aderire alla convenzione.

A seguito dell’adesione al bando, le ditte interessate hanno sottoscritto le convenzioni con il Comune, prestato le dovute fidejussioni a garanzia della realizzazione dei progetti e per la bonifica dei siti preesistenti, depositato i progetti definitivi ed esecutivi nei termini prescritti.

Con DPCM del 19/2/1999 e successive proroghe è stato dichiarato lo “stato di emergenza” nel territorio della città di Roma in ordine alla situazione di crisi socio ambientale e di protezione civile.
Con OPCM del 23/6/1999 n. 2992 e successive proroghe è stato dichiarato lo “stato di emergenza rifiuti” di Roma e Provincia, individuando nel Presidente della Regione Lazio il commissario straordinario delegato per la predisposizione di un piano di interventi d’emergenza nel settore della gestione dei rifiuti, per la realizzazione degli interventi per far fronte alla situazione di emergenza, nonché per tutti gli atti necessari a completare il processo di localizzazione delle aziende di demolizione.
Tuttavia, i siti individuati dal Comune e dalla Regione in gran parte non sono poi risultati idonei per pareri contrari espressi dai consigli municipali e recepiti dal Consiglio comunale.

Successivamente, venivano emanati i Decreti legislativi 209/03 e 152/06, che prevedevano il necessario adeguamento degli impianti di autodemolizione a specifiche prescrizioni tecniche, stabilendo che ogni titolare del centro di raccolta o di trattamento dovesse presentare alla Regione competente “domanda di autorizzazione” corredata da un “progetto di adeguamento” dell’impianto a dette prescrizioni tecniche (art.15 D.lgs. 209/03). In particolare, la Regione competente per territorio deve, entro tempi prestabiliti, approvare il progetto ed autorizzare la realizzazione dell’impianto (art. 27 D.lgs. 22/97). Solo nel caso in cui non risultino rispettati i requisiti relativi alla localizzazione dell’impianto, la regione autorizza la prosecuzione dell’attività, stabilendo le prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell’ambiente, ovvero prescrive la “rilocalizzazione” dell’impianto in tempi “definiti” (art.15 co. 3° D.lgs. 209/03).

Pertanto, conformemente alla norma richiamata, nelle more della delocalizzazione, le ditte il 19/2/2004 elaboravano e poi inoltravano alla Regione Lazio il “progetto di adeguamento” dell’impianto di autodemolizione preesistente, indicando gli interventi strutturali necessari a rendere l’attività compatibile alla vigente normativa di cui ai D.lgs. 209/03 e D.lgs. 152/06.
Le regioni si assumono il potere di esercitare un “intervento sostitutivo” in caso di mancato rispetto dei termini perentori a carico delle amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzatorio (art. 27 co. 7° D.lgs. 22/07).
Altresì, qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti nel piano regionale nei termini e con le modalità stabiliti, il Ministero dell’ambiente diffida le autorità inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a 180 giorni; decorso inutilmente, detto termine, il Ministero dell’ambiente può adottare in via sostitutiva tutti i provvedimenti necessari ed idonei per l’attuazione degli interventi contenuti nel piano ed a tal fine può avvalersi anche di commissari “ad acta” (art. 22 co. 9° D.lgs. 22/97 come integrato dall’art. 199 co. 9° D.lgs. 152/06).

Prendendo atto dello “stallo” nella prosecuzione della procedura, con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3473 del 2/9/2005 veniva stabilita la creazione di un apposito ufficio commissariale (Soggetto Attuatore) per la delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del Comune di Roma, il quale era investito del potere di fronteggiare l’emergenza nel settore dell’autodemolizione e, in particolare, di concedere, sospendere e revocare le autorizzazioni provvisorie concesse agli operatori.
L’ufficio commissariale, oltre ad affrontare la problematica emergenziale di settore, veniva chiamato a risolvere “in via prioritaria ed urgente la questione della delocalizzazione” dei centri di autodemolizione e rottamazione, promuovendo il “Programma per la delocalizzazione” di detti centri, in attuazione dell’Accordo di Programma del 26/9/1997, sottoscritto il 12/2/2008 dal Sindaco di Roma, dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Roma, dal Capo della Protezione Civile, dallo stesso Soggetto Attuatore e dalla Associazioni di categoria.

Considerata “l’urgenza e la delicatezza della situazione”, la Giunta del Comune di Roma deliberava di dare indirizzo alle strutture comunali competenti di ultimare con “urgenza” l’istruttoria e la verifica necessarie per il completamento della “manovra” di delocalizzazione degli autodemolitori e rottamatori, al fine di sottoporre “tempestivamente” al Consiglio Comunale una proposta di individuazione di nuove ulteriori aree ad integrazione e/o in alternativa a quelle già allo scopo destinate dall’Accordo di Programma del 26/9/1997 (Deliberaz. Giunta Com. Roma n. 451 23/12/2009).
Nelle more, in virtù dell’art. 6 OPCM 3854/2010 e del DPCM 17/12/2010, il Commissario delegato per lo stato di emergenza determinatosi nella città di Roma nel settore del traffico e della mobilità, emergenza peraltro prorogata sino al 31/12/2011, nella persona del Sindaco di Roma, è subentrato al Presidente della Regione Lazio, per le attività di Commissario delegato per la delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione presenti nel territorio di Roma Capitale.
A tal uopo, le competenze in materia venivano assegnate all’Ufficio del Commissario Delegato all’emergenza traffico e mobilità, progetti strategici e Programma di Roma Capitale.

Il Sindaco di Roma, nella qualità di Commissario Delegato, con ordinanza n. 1 del 28/2/2011 ha prorogato sino al 30/11/2011 il termine di scadenza dell’autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività di autodemolizione e rottamazione nel Comune di Roma, “anche al fine di definire i procedimenti di delocalizzazione intrapresi e da intraprendere in attuazione del citato Programma del 12/2/2008”, ritenendo “ancora sussistenti i presupposti di urgenza e di ordine pubblico”.

Inoltre, in data 11/10/2011 il Direttore dell’Ufficio Commissariale, Dr. Barbato, con prot. n. 3920, notificava alle ditte istanti la Comunicazione per cui, “nelle more del perfezionamento del Piano di delocalizzazione da parte dell’Assemblea Capitolina”, le invitava a presentare entro il termine perentorio del 15/11/2011 ulteriore documentazione e, segnatamente:

  1. Certificato di iscrizione alla CCIAA,
  2. Certificato del Casellario Giudiziale,
  3. Certificato dei carichi pendenti,
  4. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che la ditta non è in stato di fallimento e che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi verso i lavoratori dipendenti,
  5. Scheda identificativa della ditta e dell’attività esercitata,
  6. Planimetria in formato A3 dello stato attuale dell’impianto,
  7. eventuale iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

A seguito della documentazione presentata, 106 ditte sono state autorizzate dall’Ufficio del Commissario per l’emergenza traffico fino al 31 luglio 2013. Tali autorizzazioni sono state prorogate fino a dicembre 2015 con la Delibera G.C. n. 181 del 21/6/2014 in attesa di individuare altre aree disponibili. L’ultima proroga per oltre 120 autodemolitori operanti a Roma è stata stabilita con la D.D. n. 1448 del 27 dicembre 2015, con cui i Dirigenti del Dipartimento Comunale Ambiente prorogano le autorizzazioni provvisorie degli operatori fino al 30 giugno 2016.

La D.D. 1448/2016 riesuma le aree proposte nel 1997 e invita gli operatori a presentare un progetto per ricollocarsi in quegli spazi. Nessun esame viene effettuato sulle aree indicate, tanto che sull’area del Centro Servizi Prenestino, prima indicata per gli impianti e poi stralciata dal Consiglio Comunale, era in costruzione dal 2015 la struttura commerciale Esselunga e si verifica il paradosso di un ufficio comunale che mette a bando un’area su cui un altro ufficio comunale ha rilasciato delle licenze edilizie per commerciale e uffici, come illustrato nell’articolo “Autodemolitori sopra spazi commerciali e uffici?

Il 30 giugno 2017, dopo la 41° proroga, il Comune concede un’ulteriore proroga di un anno chiedendo agli operatori di presentare entro il 12 aprile 2018 i progetti per la sistemazione ambientale di ogni area in attesa della delocalizzazione e insedia una commissione per esaminare i progetti. Ma a giugno 2018 i permessi non vengono più rinnovati e gli operatori presentano un ricorso al TAR che riconosce le loro ragioni perché il comune avrebbe prima chiesto i progetti e poi chiuso gli impianti e sciolto la commissione senza esaminare le proposte pervenute. 

Nel V Municipio insistono attualmente oltre 1/3 degli autodemolitori romani e precisamente 38 dei circa 110 operatori autorizzati e almeno 26 di essi sono ubicati sull’area e sulle vie d’accesso del Parco di Centocelle. Non sappiamo se siano stati effettuati tutti i necessari rilievi dell’ARPA e come siano finite le denunce per l’interramento di carcasse di auto nel Parco di Centocelle, dietro agli impianti di autodemolizione.

Perché tutto questo avviene solo a Roma?

Nelle altre città italiane le attività di autodemolizione non sono raggruppate necessariamente in consorzi da 6 a 20 operatori ubicati in aree speciali, bensì dentro singoli stabilimenti all’interno delle aree industriali nel rispetto dei parametri previsti dalla legge, che prevedono principalmente la distanza da centri abitati con un raggruppamento continuo di almeno 25 fabbricati residenziali, caratteristica soddisfatta in quasi tutte le attuali zone industriali romane.

Infatti, secondo il D.Lgs. n. 209 del 24 giugno 2003 “Nell’individuazione dei siti idonei alla localizzazione sono da privilegiare: 1) le aree industriali dismesse; 2) le aree per servizi e impianti tecnologici; 3) le aree per insediamenti industriali ed artigianali. Le regioni devono favorire la rilocalizzazione del centro di raccolta e dell’impianto di trattamento ubicati in aree non idonee, individuando a tal fine appositi strumenti di agevolazione” ed è quindi possibile per la Regione Lazio mettere in campo finanziamenti agevolati e riduzioni tributarie per incentivare le aziende che intendono trovare una collocazione idonea al loro impianto anche in aree industriali già attrezzate e rispondenti alle normative. 
A questo proposito il V Municipio con la Giunta Palmieri partecipò ad un bando regionale ed ottenne con Determinazione Regione Lazio 11 aprile 2016, n. G03561 dei fondi per incentivare lo spostamento degli autodemolitori in aree idonee, ma questi fondi non vennero mai utilizzati dalla successiva amministrazione. 

Durante la Giunta Raggi per concedere una autorizzazione provvisoria ad operare, l’allora dirigente del Dipartimento Ambiente chiese agli autodemolitori di effettuare dei lavori di impermeabilizzazione e di protezione delle strutture, fornendo loro delle precise indicazioni. Gli operatori spesero oltre 100mila Euro per mettere a norma gli impianti ed ottenere questa autorizzazione provvisoria, ma ci fu un cambio al Dipartimento e il nuovo dirigente non condividendo le prescrizioni richieste dal precedente direttore, negò l’autorizzazione provvisoria ed ordinò la chiusura degli impianti. Su Viale Togliatti esistono circa 20 impianti storici che avevano chiesto l’autorizzazione provvisoria e che furono chiusi, mentre gli altri 15 impianti senza alcuna autorizzazione e mai autorizzati non vennero chiusi perché per il comune non esistevano formalmente.
Gli operatori hanno fatto quindi ricorso alla Regione Lazio che per mantenere attivo il ciclo della filiera del riciclo legato alla demolizione auto ha intimato al comune di consentire la ”stabilizzazione” dei soli impianti che abbiano già operato, in virtù di autorizzazioni rilasciate dalle pregresse gestioni commissariali, e senza che per questi risultino ancora completate le procedure di delocalizzazione. Il Comune ha chiesto al Governo di portare questa decisione della Regione davanti alla Corte Costituzionale e il I Governo Conte ha impugnato davanti alla Corte la decisione della Regione, ma la Corte con sentenza n. 214/2020 ha respinto il ricorso riconoscendo valide le indicazioni della Regione.

Di seguito gli articoli pubblicati sul giornale on-line Abitarearoma.it, che riguardano il tema degli Autodemolitori.

25 maggio 2015 – Ancora lontana una soluzione per gli sfasci del Parco Centocelle

11 febbraio 2016 –Autodemolitori sopra spazi commerciali e uffici?

19 maggio  2016 – Per gli sfasci ancora un’altra proroga